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Le opportunità della HOLDING

Paolo Fornaro • feb 19, 2021

Introduzione alla HOLDING

Non tutti gli imprenditori conoscono le potenzialità che può offrire una holding e creare così un gruppo societario, magari pensando che questo inquadramento sia rivolto solo alle grandi aziende. Vale allora la pena procedere con una breve esposizione, senza pretesa di esaustività, di quelle che sono le finalità di una holding.


La holding è un interessante veicolo, utile per perseguire una serie di interessi meritevoli come per esempio:

• la crescita e diversificazione del business;

• la salvaguardia del patrimonio di famiglia;

• passaggi e ricambio generazionale;

• la revisione del modello di business e di vendita;

• esigenze fiscali;

• nuove procedure gestionali;

• valutazione di investimenti, acquisizioni, integrazioni;

• processi di internazionalizzazione;

• apertura di nuovi mercati;

• la prevenzione di conflitti interni.


In estrema sintesi, si tratta di una società che ha il ruolo di capogruppo di un insieme di altre società generalmente di matrice industriale, immobiliare o commerciale.


La holding può detenere non solo partecipazioni ma anche liquidità, compendi immobiliari, beni immateriali e può anche erogare servizi di regia al gruppo.


Vi sono dei concetti di holding che potremmo definire atecnici in quanto usati nel linguaggio comune ma privi di una puntuale definizione.


Si parla, infatti:

-         di holding di famiglia;

-         di holding industriale;

-         o di capogruppo.


Sotto un diverso angolo visuale, la holding company può essere intesa anche come un veicolo che gestisce, all’interno del gruppo, i flussi patrimoniali, economici e giuslavoristici.

Tra i flussi patrimoniali si annoverano gli aumenti di capitale sociale, i versamenti soci, le azioni proprie, i finanziamenti, i prestiti obbligazionari (convertibili e non convertibili).

I flussi economici comprendono i dividendi in denaro o in natura, gli interessi, l’assegnazione beni ai soci.

Infine, i flussi giuslavoristi sono relativi all’attività svolta dalla «famiglia» nel contesto delle società del gruppo come amministratori e/o dipendenti e/o consulenti.


Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi della holding si possono ricordare i seguenti:

-         vantaggi nella gestione della liquidità;

-         regimi fiscali di favore ai fini delle imposte dirette e indirette;

-         gestione di un passaggio generazionale ordinato;

-         filtro per gestire i conflitti tra i soci;

-         filtro per tenere unito un gruppo di soci;

-         mitigazione del rischio delle attività;

-         gestione della governance del gruppo;

-         maggiore solidità finanziaria spendibile nei confronti del sistema bancario;

-         la tutela del patrimonio.

E’ il caso di svolgere qualche considerazione in relazione alle varie casistiche proposte.


Vantaggi nella gestione della liquidità

La holding consente indubbiamente una efficiente gestione della liquidità all’interno del gruppo.

Senza scomodare contratti come quello di cash pooling, ci possiamo limitare anche alla semplice constatazione del fatto che la capogruppo può raccogliere i flussi di dividendi provenienti dalle varie società per poi redistribuirli, eventualmente dopo aver remunerato la compagine sociale, alle varie società controllate o collegate attraverso finanziamenti o apporti di capitale.


La gestione dei dividendi risulta particolarmente efficiente nel caso in cui la holding sia una società di capitali.  In questo caso, infatti, opera la tassazione sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir consentendo così di ridurre il carico fiscale fino ad un’aliquota pari all’1,20%.


Diversamente, in ipotesi di snc o sas, i dividendi verranno imputati nel quadro H ai vari soci i quali, se persone fisiche, dovranno assoggettarli a tassazione nella misura del 58.14% o con le misure di tassazione più contenute se gli utili sono maturati in periodi risalenti nel tempo.


In sostanza, se la holding è una società di persone, i dividendi sono per così dire già giunti al consumo personale in quanto i soci possono prelevarli dalla società senza particolari formalismi e per questo motivo sono già tassati in modo definitivo.


Regimi fiscali di favore ai fini delle imposte dirette e indirette

Tra i regimi fiscali di favore per i gruppi societari, esaminando il comparto delle imposte dirette, si deve ricordare il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del tuir. L’aspetto più significativo dell’istituto è rappresentato dalla compensazione tra redditi imponibili e perdite fiscali delle varie società aderenti.

Sotto il profilo iva, invece, vanno ricordati l’iva di gruppo ed il gruppo iva.


L’IVA di gruppo

L’iva di gruppo consiste in una particolare procedura di compensazione dell’Iva delle varie società prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma, DPR 633/1972 relativamente ad una o più società considerate «controllate» a norma dell’articolo 2 dello stesso decreto ministeriale.


Si tratta, in particolare, delle società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente.


L’iva di gruppo consiste in una compensazione di posizione di debito e di credito iva delle varie società aderenti che conservano una loro ben distinta soggettività iva.


Questa soggettività, invece, viene meno nel caso del gruppo iva dove il gruppo diventa un unico soggetto iva dotato di una sua partita iva che verrà utilizzata come emittente di tutte le fatture delle società verso i terzi e come collettore delle fatture di acquisto che terzi rilasciano ad una delle società aderenti. Si tratta di un regime particolarmente nuovo in Italia.


Gruppo IVA

L’art. 1, comma 24, L.11.12.2016, n. 232, ha inserito nel DPR 633/1972, dopo l’art. 70, il titolo Vbis Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter, possono esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA.


A seguito della presentazione di un apposito modello con cui si dichiara la costituzione del Gruppo Iva, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.

L’adesione al gruppo iva può risultare particolarmente interessante per il gruppo societario in quanto l’opzione fa perdere rilevanza alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi infragruppo.

Va da sé che diventano irrilevanti anche quelle prestazioni esenti che possono creare problemi ai fini di una piena detraibilità dell’iva a monte.


Questo risvolto può assumere un certo profilo di interesse soprattutto per la holding. Purtroppo, l’adesione da parte della holding al regime in discorso non è sempre ammessa.

La C.M. 31.10.2018, n. 19/E, infatti, ha avuto modo di chiarie che sono escluse dal regime le holding “statiche”, in quanto società aventi quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che non interferiscono nella gestione dei soggetti partecipati, e che pertanto, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, non possono considerarsi soggetti passivi IVA, non svolgendo una vera e propria attività economica.


Diversamente, le holding “gestorie” o “miste” possono aderire al gruppo iva atteso che, diversamente dalle holding statiche, in considerazione delle attività svolte nei confronti dei soggetti partecipati, acquisiscono lo status di soggetti passivi IVA.

L’Agenzia entra nel merito, alquanto scivoloso, della soggettività iva della holding che avremo modo di riprendere esaminando gli svantaggi della holding.


Holding: gestione di un passaggio generazionale ordinato

La holding può agevolare un passaggio generazionale ordinato. Sicuramente la stessa non può offrire le opportunità di veicoli più sofisticati come il trust, tuttavia rappresenta un interessante filtro per gestire il decesso di un socio o la donazione (o in generale il passaggio) di quote ai discendenti senza coinvolgere le società operative.


Si pensi al caso in cui un socio sia deceduto. Si rende necessario valutare se le quote debbano passare agli eredi o se gli stessi debbano essere liquidati. I diversi scenari dipendono dalla combinazione delle previsioni statutarie e delle scelte dei soci superstiti. Ad ogni buon conto si tratta di fasi estremamente delicate che è meglio che coinvolgano una capogruppo piuttosto che una società operativa.


Inoltre, la holding rappresenta un assetto di gruppo ideale per poter trasferire il patrimonio ai discendenti beneficiando dell’esenzione da imposta di donazione e successione di cui all’art. 3 co. 4 ter D.Lgs. 346/1990.


Filtro per gestire i conflitti tra i soci

Il caso è vicino al precedente. Può capitare che insorgano dei conflitti tra i soci e come noto, questi dissidi possono portare al blocco della società. Se la vicenda accade in relazione ad una società operativa, i danni possono essere incalcolabili.


Il fatto che il litigio avvenga al piano più alto della capogruppo permette di creare un filtro rispetto alle società operative sottostanti. Ovviamente la holding rappresenta sotto questo profilo un ombrello che ripara dalla pioggia ma non un argine efficacie contro una violenta bufera.


Filtro per tenere unito un gruppo di soci

Vicino alle casistiche precedenti si pone anche quella della holding intesa come veicolo per raggruppare una compagine familiare.


Magari non vi sono conflitti o problemi attuali di ricambio generazionale, tuttavia la famiglia vuole presentarsi compatta nelle assemblee delle società partecipate dove vi sono soci estranei come altre famiglie o fondi di investimento.


Mitigazione del rischio delle attività

La mitigazione del rischio imprenditoriale è collegato ad una gestione frazionata del business attraverso vari veicoli societari che svolgono attività circoscritte. E’ evidente che in questi casi ci deve essere un collettore, un raccoglitore che tenga uniti vari veicoli.


Gestione della governance del gruppo

La holding può essere passiva e rappresentare un mero collettore di partecipazioni del gruppo ma può assumere anche un ruolo più attivo di società che svolge una attività di direzione e coordinamento nei confronti del gruppo.


Maggiore solidità finanziaria spendibile nei confronti del sistema bancario

Ovviamente la holding, magari attraverso la redazione del bilancio consolidato, si presenta come una entità aggregata e più strutturata nei confronti del mondo bancario.


La tutela del patrimonio nelle holding

La holding può essere vista anche come veicolo utile a tutelare il patrimonio. L’affermazione è certamente condivisibile ove per tutela si intenda l’effetto benefico conseguente ad un assetto organizzato del patrimonio.


Se, invece, si allude alla questione della pignorabilità delle quote, le società di persone si collocano in una posizione preferenziale rispetto alle società di capitali. Le quote delle società di persone, infatti, non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.


La Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15605 ha avuto modo di sentenziare che:

l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società”.


Il principio vale ovviamente anche per la società semplice, solo che in questo caso il creditore parziale del socio può chiedere la liquidazione della quota.


Gli svantaggi della holding: introduzione

La holding porta con sé anche dei possibili svantaggi che potremmo così sintetizzare:

-         rsponsabilità per l’attività di direzione e coordinamento;

-         necessità di redazione di un bilancio consolidato;

-         rischio di presenza di società di comodo;

-         appesantimento IRAP;

-         problematiche iva.

Di seguito proponiamo delle brevi riflessioni sui punti segnalati.


Responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento

L’art. 2497 cc prevede una responsabilità per la società che esercita una attività di direzione e coordinamento.

La responsabilità presuppone i seguenti requisiti:

-         deve sussistere una attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altre;

-         detta società tiene una condotta illecita, oppure svolge un’attività nell’interesse proprio o altrui e quindi estraneo all’interesse della società soggetta a direzione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate;

-         sussiste un evento dannoso oppure un pregiudizio arrecato alla società partecipata;

-         esiste un nesso di causalità tra condotta ed evento.

Il comma 1 stabilisce che:

Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. Si tratta della casistica dei vantaggi compensativi.


Necessità di redazione di un bilancio consolidato

La previsione può essere vista come una specificazione della conseguenza segnalata successivamente dell’aggravio dei costi di carattere amministrativo.

L’articolo 25 D.Lgs. 127/1991 prevede l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per le società di capitali che soddisfano le seguenti condizioni indicate di seguito:

- la controllante è una società di capitali;

- esiste un rapporto di controllo su un’altra impresa ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 oppure rapporto di controllo connesso ad una influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci (ad esempio patti di sindacato).


L’art. 27 D.Lgs. 127/1991 contempla delle ipotesi di esonero. La più significativa è quella del co. 1, a mente della quale non sono soggette all’obbligo le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1.    20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

2.    40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

3.    250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.


Purtroppo, il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi va determinato con riferimento ai dati lordi risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso quello della controllante, senza operare le rettifiche di consolidamento.


Rischio di presenza di società di comodo

Le società holding, alla stregua delle immobiliari, devono fare i conti con la disciplina delle società di comodo.


Sotto questo profilo la disciplina ha carattere assolutamente generale e non prevede alcuna disposizione particolare per le società holding, eccezione fatta per alcune ipotesi di esclusione o di disapplicazione che fanno espressamente riferimento alla detenzione di partecipazioni.


Tra i componenti positivi rilevanti si considerano, oltre alla voce A.1 e A.5 anche gli altri proventi ossia quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico.

Si tratta di una previsione di interesse soprattutto per le holding ma che non risolve in molti casi il problema.


La questione delle società di comodo potrebbe essere evitata utilizzando la società semplice o il trust con funzione di holding.


Appesantimento Irap

Le holding determinano l’Irap come una ordinaria società industriale di cui all’art. 5 D.Lgs. 446/1997. Tuttavia, la base imponibile risulta leggermente allargata ai sensi dell’art. 6 comma 9 il quale prevede che: “Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.


In sostanza, si tratta di includere nella base imponibile gli interessi attivi e passivi ma non – si badi – le plusvalenze e i dividendi. La previsione risulta peggiorativa nella misura in cui gli interessi attivi prevalgono su quelli passivi.

Nel caso della holding indebitata, al contrario, la base imponibile risulterebbe decurtata deli oneri finanziari corrisposti. Nella maggior parte dei casi potremo constatare che la previsione sia peggiorativa in quanto la holding tende ad avere un saldo positivo nella liquidità, perché accentra i flussi del gruppo e spesso viene utilizzata come cassaforte di famiglia.


Sempre ai fini IRAP, tuttavia, si deve segnalare l’applicazione di una aliquota maggiorata (art. 16, comma 1-bis, D. Lgs. n. 446/1997).

In sostanza, l’aliquota IRAP maggiorata dal 4,65% al 5,57% a seconda delle Regioni dovrebbe valere sia per gli “Intermediari finanziari” sia per le “Società di partecipazione non finanziaria e assimilate” essendo applicabile a tutti i soggetti di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 446/97.

In alcune regioni è inoltre prevista una ulteriore addizionale dello 0,15% per cui l’aliquota complessiva può raggiungere il 5.72%. La previsione diviene maggiormente penalizzante per le holding che svolgono anche una attività commerciale o di servizi infragruppo.

Nel caso della holding mista, infatti, tutto il valore della produzione va assoggettato ad aliquota maggiorata.


Problematiche IVA nelle holding

Approfondendo le opportunità del gruppo IVA, abbiamo segnalato come la C.M. 19/E/2018 abbia escluso la holding statica in quanto la stessa non può essere considerata soggetto IVA.

La questione appare oltre modo delicata e deve essere affrontata sia in base alla normativa comunitaria che in base alla normativa domestica. L’articolo 9 Direttiva 112/2006 offre una definizione di soggetto passivo.


Il par. 1 stabilisce che:

Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. La norma prosegue stabilendo che: “Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.


La mera gestione di partecipazioni non pare immediatamente collegabile con la definizione appena vista, ma nemmeno espressamente esclusa.

Passiamo alla normativa domestica, alla disperata ricerca di qualche utile spunto. L’art. 4 dpr 633/1972 e stabilisce che:

“1] Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile”.

Anche la lettura del DPR iva sembra scoraggiare la qualificazione della holding come soggetto IVA. Il comma 5, infatti, stabilisce che:

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo (…) NON sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

[…] b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.


La definizione contenuta nella normativa domestica appare quindi alquanto restrittiva. Possiamo, pertanto, già affermare che alla luce della normativa comunitaria e nazionale, per poter essere considerati soggetti passivi ai fini Iva, le holding devono avere strutture proprie dirette all’attività di indirizzo e coordinamento o ad altri interventi nella gestione delle partecipate.


Alla holding non è quindi preclusa la qualifica di soggetto IVA, ma deve esercitare una attività concreta verso le partecipate. Il tema era già stato affrontato dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza 20 giungo 1991, C-60/90, Sent. 14 novembre 2000, causa C-142/99, Sent. 27settembre 2001, causa C-16/00) la quale ha avuto modo di precisare che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti attività economiche, ai sensi della direttiva Iva, che conferiscono al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo.


Tuttavia, ad opposte conclusioni si perviene laddove la holding interferisca direttamente o indirettamente nella gestione delle società di cui detiene le partecipazioni.


Quindi, se la holding presta servizi remunerati (ad es: servizi amministrativi, finanziari, commerciali), nei confronti delle società controllate, tale interferenza costituisce attività economica secondo la direttiva Iva. Si presti attenzione al fatto che serve la struttura per realizzare od acquisire questi servizi (non è sufficiente il mero aspetto formale). Ci deve, in sostanza, essere una idoneità ad erogare e ad acquisire servizi. Se effettivamente queste attività vengono svolte, possiamo affermare che la holding è un soggetto di imposta.



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