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Esonero contributivo: l’INPS rinvia i versamenti per artigiani e commercianti

Paolo Fornaro • mag 14, 2021

L’INPS, con il nullaosta del Ministero del Lavoro, si allinea alle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2021 prevedendo, in via prudenziale, il differimento, per gli artigiani e commercianti, al prossimo 20 agosto, del termine per il versamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. In quali casi e a quali condizioni?

L’INPS, con il nullaosta del Ministero del Lavoro, si allinea alle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2021 prevedendo, in via prudenziale, il differimento, per gli artigiani e commercianti, al prossimo 20 agosto, del termine per il versamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. In quali casi e a quali condizioni?


Per gli artigiani e commercianti è stato differito al 20 agosto 2021 il termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. E’ la prima conseguenza della previsione della legge di Bilancio 2021 che, per il 2021, riconosce l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’INPS e danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021.


Il decreto attuativo della previsione inserita nella legge di Bilancio 2021 che definisce i criteri di attribuzione dell’esonero contributivo sugli acconti del 2021 è stato firmato dal Ministro del Lavoro ed è in corso di pubblicazione.


La legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’articolo 1, comma 20, ha istituito un fondo specifico con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro. Il decreto Sostegni (articolo 3) ha poi aumentato di 1,5 miliardi tale accantonamento, portando le risorse complessivamente a 2,5 miliardi. Proprio con riferimento a questa fattispecie, l’INPS è intervenuto pubblicando il messaggio n. 1911/2021.

Quando si applica l'esonero?

L’esonero contributivo è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari a 3.000 euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.

La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata INPS, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.


Per gli iscritti alle gestioni INPS che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro.


E’ inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a INAIL.


E’ necessario anche il possesso di un DURC regolare in corso di validità.


L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, può essere richiesta a compensazione o a rimborso. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.


Soggetti iscritti alle gestioni speciali

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani e commercianti) applicano l’esonero alla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva, per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di 3.000 euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021.

L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, con riferimento alle tre rate di contribuzione minima dovute nelle scadenze di maggio, agosto e novembre.


Professionisti iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021.

In caso di contributi esonerabili e già saldati è garantito il rimborso, anche tramite compensazione, dell’eventuale saldo eccedente la quota ancora esonerabile.

Gli assicurati presso INPS che richiedano l’esonero devono risultare regolari nei versamenti contributivi ed avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.


Presentazione delle domande

L’INPS, si legge nel decreto attuativo, predisporrà il modello di domanda che i contribuenti dovranno presentare entro il 31 luglio, a pena di decadenza. In seno alla domanda il soggetto istante dovrà dichiarare di:

- la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di pensione diretta, per il periodo oggetto di esonero;

- l’unicità della domanda presentata (l'esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria);

- il rispetto del limite reddituale pari a 50.000 euro per il 2019;

- il calo di fatturato pari almeno al 33% tra 2020 e 2019;

- la regolarità nei versamenti alla contribuzione previdenziale obbligatoria;

- il rispetto del limite previsto per gli aiuti di stato (de minimis), in base al Quadro temporaneo previsto per la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

L'applicazione dell’esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in quanto il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione).

Artigiani e commercianti: proroga dei termini di versamento

L’INPS, con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, ha previsto, concordemente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

Nelle more della emanazione del decreto attuativo che definisca i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha disposto il differimento della scadenza di versamento dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.


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