Iperammortamento 2026: nuove regole operative e adempimenti obbligatori
Il decreto MIMIT/MEF introduce obblighi di comunicazione al GSE per ottenere il bonus.
Ecco cosa succede senza le comunicazioni richieste.

Il decreto attuativo emanato congiuntamente dal MIMIT e dal MEF introduce una serie di adempimenti procedurali indispensabili per poter accedere all’agevolazione dell’iperammortamento. In particolare, viene attribuito un ruolo centrale alle comunicazioni verso il GSE, senza le quali il beneficio non risulta fruibile.
Dall’analisi del provvedimento emergono diverse conferme rispetto all’impostazione già adottata per altri incentivi analoghi (come i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0), ma anche alcune precisazioni operative di rilievo. La disciplina dell’iperammortamento trova fondamento nella legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 427 e seguenti) e si inserisce nel più ampio quadro di razionalizzazione degli incentivi fiscali.
Comunicazioni obbligatorie al GSE
In linea con quanto già previsto per altri incentivi “automatici”, anche per l’iperammortamento è richiesto l’invio di tre distinte comunicazioni al GSE: una comunicazione preventiva, una di conferma e una finale di completamento dell’investimento.
Il decreto stabilisce espressamente che il mancato rispetto delle tempistiche o delle modalità di invio comporta il mancato perfezionamento della procedura, con la conseguente perdita del diritto all’agevolazione. In sostanza, il beneficio è subordinato non solo alla sussistenza dei requisiti sostanziali, ma anche al corretto adempimento di tutti gli obblighi formali.
Questa impostazione è coerente con le nuove regole introdotte dal cosiddetto Codice degli incentivi (art. 19 del d.lgs. n. 184/2024), che rafforza il ruolo delle comunicazioni come elemento essenziale per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Perizia asseverata e dichiarazioni richieste
Il decreto conferma l’obbligo di predisporre una perizia tecnica asseverata, corredata da un’analisi dettagliata, rilasciata da professionisti abilitati. In alternativa, per gli investimenti di importo non superiore a 300.000 euro, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa.
La documentazione deve attestare:
- le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali agevolati;
- l’eventuale destinazione degli investimenti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Provenienza UE/SEE dei beni agevolati
Un aspetto rilevante riguarda la provenienza dei beni. La perizia o la dichiarazione sostitutiva non devono attestare l’origine UE o SEE degli investimenti agevolati. Tale verifica resta integralmente in capo all’impresa beneficiaria, che è responsabile della raccolta e conservazione della documentazione comprovante la provenienza, secondo quanto indicato dall’art. 5, comma 2 del decreto.
È tuttavia prevedibile che produttori e fornitori dei beni agevolabili inizino a supportare le imprese clienti, rendendo disponibile la documentazione necessaria già in fase di vendita, agevolando così il rispetto degli obblighi previsti.
Attività di controllo e recupero del beneficio
Il decreto disciplina infine le modalità di controllo e di eventuale recupero dell’agevolazione. Il GSE è incaricato di svolgere le verifiche, sia documentali sia sostanziali, non solo sui requisiti tecnici dei beni ma anche sui presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa.
Qualora emergano irregolarità o ipotesi di indebita fruizione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alla quale spetta l’emissione degli atti di recupero del beneficio. In questo modo, il decreto attribuisce al GSE un ruolo particolarmente ampio, che va oltre il solo controllo tecnico e si estende alla verifica complessiva delle condizioni di accesso all’agevolazione.


